Le sette cose da sapere per non essere impreparati
In vista della prossima scadenza per la registrazione al RENTRi prevista per il 15/12/2024, iniziamo a rispondere ad alcune domande di contesto, restando a disposizione per eventuali esigenze specifiche.
1) Cos’è il RENTRi?
Il RENTRI è una piattaforma digitale nazionale che sostituirà progressivamente i registri cartacei e i formulari di identificazione dei rifiuti.
L’acronimo RENTRi significa “Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti”. Si tratta di un registro che avrà il compito di garantire la tracciabilità dei rifiuti mediante documentazione digitale, come previsto dal testo unico ambientale (D.lgs. 152/2006).
2) A cosa serve il RENTRi?
Questo sistema mira a digitalizzare la tracciabilità dei rifiuti, migliorando l'efficienza e la trasparenza nella gestione ambientale. Attraverso il RENTRI, infatti, i dati relativi alla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti saranno inseriti direttamente nel sistema, riducendo rischi di errore e frodi.
Il RENTRi, gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, sarà integrato con la piattaforma telematica dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Il RENTRi presenta due sezioni:
Anagrafica: comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
Tracciabilità: comprensiva dei dati annotati nei registri cronologici di carico e scarico e nei formulari di identificazione rifiuti (FIR).
3) Quali sono i principali obblighi normativi introdotti dal RENTRi?
I principali obblighi derivanti dall'introduzione del RENTRi includono:
• Iscrizione al portale RENTRi.
• Compilazione digitale dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR)
• Gestione e aggiornamento dei registri di carico e scarico
• Pagamento dei diritti annuali di iscrizione
• Monitoraggio dei flussi di rifiuti
4) Quali sono i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRi?
1. Produttori di rifiuti pericolosi. (Salvo siano esonerati dal comma 3 dell’articolo 9 del Decreto 4 aprile 2023)
2. Enti e imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale.
3. Commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi senza detenzione.
4. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti. Questi soggetti devono iscriversi per garantire la tracciabilità dei materiali recuperati e riciclati.
5. Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti. L’obbligo riguarda specificamente rifiuti non pericolosi derivanti da: Lavorazioni industriali e artigianali; Attività di recupero e smaltimento di rifiuti; Derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
6. Imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi o con volume di affari maggiore di 8.000 euro.
7. Enti e imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.
5) Entro quando le Imprese devono iscriversi al RENTRi?
Gli adempimenti sono scaglionati nel corso di un anno con inizio dal 15/12/2024 sulla base principalmente della dimensione aziendale. I soggetti obbligati dovranno accreditarsi alla piattaforma telematica del RENTRI nei tempi previsti. Nella tabella sono sintetizzati i tempi dei diversi adempimenti.
Tabella riepilogativa delle tempistiche di iscrizione al RENTRI
Periodo | Soggetti coinvolti |
Dal 15 dicembre 2024 entro i 60 giorni successivi |
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Dal 15 giugno 2025 entro i 60 giorni successivi |
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Dal 15 dicembre 2025 entro i 60 giorni successivi |
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6) Sono previste sanzioni per inadempimenti al RENTRi?
La mancata o irregolare iscrizione, come previsto dall’articolo 188-bis del TUA (Testo Unico Ambientale) modificato dal D.l. 213/22, comporta sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro, a seconda della tipologia dei rifiuti (pericolosi o non).
Tabella riepilogativa delle sanzioni collegate al RENTRi
Tipologia | Rifiuti non pericolosi | Rifiuti pericolosi |
Mancata o tardiva iscrizione al RENTRi | da 500 a 2.000 Euro | da 1.000 a 3.000 Euro |
Mancata o errata trasmissione dei dati richiesti, rilevanti ai fini della tracciabilità | da 500 a 2.000 Euro | da 1.000 a 3.000 Euro |
Mancata o incompleta tenuta del Registro C/S | da 2.000 a 10.000 EUR (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 1.040 a 6.200 Euro. | da 10.000 a 30.000 EUR (sanzione accessoria sospensione dalla carica rivestita per le violazioni più gravi) Per le imprese con meno di 15 dipendenti, da 2.070 a 12.400 Eur |
Mancata o irregolare tenuta del FIR | da 1.600 a 10.000 Euro | da 1.600 a 10.000 Euro e reclusione fino a 2 anni |
7) È possibile delegare la gestione del RENTRi?
I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi del RENTRI direttamente o tramite delega. I soggetti delegati autorizzati a gestire gli adempimenti sono:
1. Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale (ad es. CNA, Confcommercio, Unioncamere, …);
2. Società di servizi di emanazione delle stesse associazioni imprenditoriali rappresentative;
3. Gestori del servizio di raccolta, ovvero gli affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
4. Circuiti organizzati di raccolta, conformemente a quanto previsto dall’art. 183, comma 1, lettera pp) del Decreto Legislativo 152/2006.
I soggetti delegati devono rispettare una serie di obblighi. In particolare, sono tenuti a:
• Iscriversi al RENTRi attestando il possesso dei requisiti previsti, come indicato nell’art. 21 del D.Lgs. 152/2006
• Rispettare le tempistiche di trasmissione delle informazioni, che devono essere annotate e trasmesse secondo quanto stabilito dall’art. 190 comma 7 dello stesso decreto.
Sebbene i soggetti delegati possano svolgere operazioni operative per conto dei produttori di rifiuti, la responsabilità ultima sulle informazioni trasmesse rimane sempre in capo ai produttori stessi.